Art. 1.
(Oggetto dell'intervento).

      1. Al fine di incentivare la promozione aziendale, sono concessi interventi, sotto forma di finanziamenti agevolati, di garanzie per i finanziamenti e di contributi in conto capitale:

          a) alle piccole e medie imprese le quali sostengono spese volte alla propria promozione;

          b) alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alle loro unioni regionali nonché alle strutture regionali e nazionali delle associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) le quali sostengono spese per la promozione, in forma collettiva, delle imprese di uno o più territori o settori merceologici.